La Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) lancia un appello urgente alle Istituzioni. Con l’avvicinarsi del 2026 e l’entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali del Codice del Terzo Settore, le scuole paritarie rischiano penalizzazioni significative. Il presidente Luca Iemmi sottolinea l’importanza di interventi concreti per evitare effetti distorsivi su plusvalenze e IRAP, garantendo così la continuità e la qualità dei servizi educativi.
Il presidente nazionale della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), Luca Iemmi, richiama l’attenzione delle Istituzioni sull’importanza di dare piena attuazione ai principi direttivi fissati nella legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), principi che assumono rilievo particolare per il settore educativo e formativo non profit. In questo ambito – si legge in una nota – la legge delega prevede interventi volti sia a introdurre un regime speciale per evitare effetti distorsivi in materia di imposizione diretta degli enti del Terzo Settore, sia ad accompagnare una profonda rivisitazione dell’Imposta regionale sulle attività produttive.
Con l’avvio dei nuovi regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore, a partire dal 1° gennaio 2026, le scuole paritarie del Terzo Settore aderenti a FISM potranno trovarsi a gestire significativi cambiamenti: attività oggi qualificate come commerciali secondo i criteri del TUIR potranno essere riconosciute come “non commerciali” in base ai nuovi parametri fissati dall’articolo 79 del CTS. Un passaggio che rischia di determinare effetti fiscali penalizzanti consistenti nell’emersione di plusvalenze latenti sui beni impiegati nelle attività di interesse generale, pur a fronte di una continuità nell’utilizzo dei beni stessi per finalità educative.
Proprio per evitare tale effetto distorsivo – sottolinea Iemmi – assume fondamentale importanza l’approvazione di una norma di attuazione del principio contenuto nella delega fiscale, consistente nell’introduzione di un regime speciale volto a scongiurare aggravi impositivi connessi al mutamento della qualificazione fiscale delle attività di interesse generale in applicazione delle disposizioni del Codice del Terzo settore, soprattutto a fronte del via libera unionale circa l’operatività dei nuovi regimi fiscali.
A questo si aggiunge – secondo la FISM – la questione IRAP: la qualificazione fiscale di un dato ente come “non commerciale” potrebbe portare le scuole paritarie all’applicazione del c.d. “metodo retributivo” per la determinazione della base imponibile. Su questo aspetto è importante valutare un intervento volto a sostenere e adeguare il regime IRAP riservato agli enti non profit, sì da evitare penalizzazioni per quelle realtà che, proprio grazie all’impiego di personale qualificato, garantiscono quotidianamente servizi educativi e formativi.
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