Lecco, 21 novembre 2022   |  

Resta invariato il diritto camerale per il 2023

Confermate anche per il 2023 le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

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Confermate anche per il 2023 le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. L’indicazione è contenuta nella nota del Ministero delle Imprese e del made in Italy n. 339674, pubblicata l’11 novembre.

Si ricorda che l’art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90 aveva disposto la progressiva riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. La riduzione del tributo era pari al 50% a decorrere dal 2017 e la base di calcolo su cui applicarla corrispondeva al diritto annuale definito dal DM 21 aprile 2011 (come disposto dall’art. 1 del DM 8 gennaio 2015).

In assenza di ulteriori interventi normativi volti a modificare gli importi in precedenza definiti, anche per il 2023, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:
• imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
• tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
• imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
• società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
• società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
• società tra avvocati ex D.Lgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio. Le maggiorazioni riferite al triennio 2023-2025 devono essere deliberate dalle singole Camere di Commercio e dovranno essere autorizzate dal Ministero. A tal fine, viene precisato che la sola delibera camerale non consente alle Camere di Commercio interessate di richiedere alle imprese dal 1° gennaio 2023 il diritto maggiorato.

Nel provvedimento autorizzatorio sarà prevista una disposizione transitoria che disciplinerà il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento.

Il diritto camerale è versato:
• in unica soluzione;
• con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.

È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA. Il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 comma 2 del DM 359/2001).

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all’iscrizione o all’annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 commi 3 e 4 del DM 359/2001), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 comma 1 del DM 21 aprile 2011).