Lecco, 12 maggio 2014   |  

Dal 2014 aliquote Irap ridotte del 10 per cento

La novità riguarda i soggetti “solari”, con effetto sulla dichiarazione IRAP 2015.

irap 324

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 66/2014, viene confermata la riduzione delle aliquote IRAP applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, vale a dire dal 2014 per i soggetti “solari”, con effetto sulla dichiarazione IRAP 2015. Peraltro, rispetto all’ultima bozza del provvedimento, mutano le aliquote “provvisorie” per il calcolo dell’IRAP “presunta” 2014, nel caso in cui si decida di calcolare l’acconto con il metodo previsionale.

In particolare, per effetto dell’intervento normativo, le aliquote IRAP risultano le seguenti:

  • 3,9% (fino al 2013) e 3,5% (dal 2014), in via generale;

  • 4,65% (fino al 2013) e 4,2% (dal 2014), per le banche e gli altri soggetti finanziari;

  • 5,9% (fino al 2013) e 5,3% (dal 2014), per le imprese di assicurazione;

  • 4,2% (fino al 2013) e 3,8% (dal 2014), per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori);

  • 1,9% (fino al 2013) e 1,7% (dal 2014), per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.

Se applicheranno il metodo previsionale, i contribuenti potranno beneficiare della riduzione già in sede di versamento dell’acconto IRAP 2014, la cui misura (indipendentemente dal criterio di calcolo) è fissata al:

  • 100% dell’imposta dovuta, per i soggetti IRPEF (lavoratori autonomi, imprenditori individuali, società di persone e soggetti a queste ultime assimilate);

  • 101,5% dell’imposta dovuta, per i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali e soggetti a questi ultimi assimilati).

Tuttavia, in questo caso, l’IRAP che si prevede dovuta per il 2014 (base di commisurazione dell’acconto medesimo) dovrà essere calcolata non già sulla base delle “nuove” aliquote, bensì tenendo conto di specifiche aliquote transitorie, intermedie tra quelle vecchie e quelle nuove. In questo modo, gli effetti finanziari della modifica normativa vengono parzialmente posticipati all’atto del versamento del saldo 2014 (da effettuare nel 2015).


In particolare, le aliquote da utilizzare, ai soli fini del calcolo dell’acconto “previsionale” 2014, sono le seguenti:

  • 3,75%, in via generale;

  • 4,5%, per le banche e gli altri soggetti finanziari;

  • 5,7%, per le imprese di assicurazione;

  • 4%, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori);

  • 1,8%, per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.

Il saldo 2014 dovrà, in ogni caso, essere determinato applicando le aliquote “a regime” sopra evidenziate.
Se viene adottato il metodo storico, non si ha invece alcun vantaggio, atteso che l’acconto è determinato assumendo, come base di riferimento, il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2014 (salvi obblighi di ricalcolo), riportante l’imposta dovuta nel 2013 e ancora calcolata sulla base delle aliquote 2013.

La versione del DL 66/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale conferma altresì il criterio mediante il quale, tenendo conto delle suddette nuove misure base, vanno rideterminate le aliquote che le Regioni hanno già variato avvalendosi dei poteri loro attribuiti. In particolare, viene previsto che la variazione deliberata dalla Regione va sommata alla nuova misura ordinaria. Ad esempio, qualora l’aliquota base del 3,9% sia stata applicata, nel 2013, in misura pari al 4,82% (per effetto dell’incremento dello 0,92% deciso dalla Regione), detto valore va ricalcolato, per il 2014, mantenendo inalterata la variazione prevista (0,92%) e sommando quest’ultima al nuovo valore base del 3,5% (3,5% + 0,92% = 4,42%).



Escluse dal beneficio le Amministrazioni pubbliche

Ugualmente confermata è l’esclusione dalla riduzione delle Amministrazioni pubbliche, dal momento che, in capo ad esse, l’aliquota resta dell’8,5%. Si ricorda peraltro che detta aliquota è applicabile all’intera base imponibile prodotta nell’esercizio, calcolata con il metodo “retributivo”. Invece, qualora l’ente pubblico, a latere dell’attività istituzionale, eserciti anche un’attività commerciale e opti per la determinazione della base imponibile ad essa relativa in base ai criteri propri delle società di capitali, limitatamente a detta base imponibile troverebbe applicazione l’aliquota prevista per queste ultime (la quale risentirebbe, quindi, della suddetta riduzione).